Le classificazioni delle strutture ricettive
Gli Ostelli per la gioventł
- Riferimenti legislativi: Legge Regionale n. 75 del 28 Aprile 1995, "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere", e successive modifiche e integrazioni
- Definizione
Gli ostelli per la gioventł forniscono vitto e/o alloggio a studenti, giovani, iscritti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e agli accompagnatori dei gruppi.
Gli ostelli sono gestiti in genere da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalitą sociali, culturali, religiose o sportive.
Nel rispetto di queste finalitą, gli enti e le associazioni proprietari di ostelli possono affidarne la gestione ad operatori privati, con apposita convenzione, previamente assentita dalla Provincia. Tali operatori sono tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.