Le classificazioni delle strutture ricettive
Case per ferie
- Riferimenti legislativi: Legge regionale n. 75 del 28 Aprile 1995, "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere", e successive modifiche e integrazioni
- leggi l'avviso agli Operatori nella Sezione Strutture Ricettive
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Definizione
Le case per ferie sono strutture ricettive gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici o privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.
Le case per ferie sono attrezzate per il soggiorno temporaneo di propri dipendenti e dei loro familiari, a gruppi o singolarmente. Possono inoltre ospitare gli assistiti dagli enti di cui sopra e, sulla base di un'apposita convenzione, i dipendenti ed i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.
La disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per il conseguimento delle finalità sopra indicate e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, case religiose di ospitalità, casa della giovane e simili.
Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.
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Requisiti
Le case per ferie devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore.
Devono, comunque, essere dotate di:
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2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), 1 lavabo ogni 4 posti letto o frazione. Detti rapporti sono calcolati non computando le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
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uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto, con un incremento di mq. 0,50 per ogni posto letto in più;
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idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
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impianti elettrici conformi alle norme CEI;
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cassetta di pronto soccorso come da indicazioni dell'autorità sanitaria;
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servizio di telefono ad uso comune e servizio citofonico interno.
Nelle case per ferie devono, inoltre, essere assicurate:
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la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce, ed il riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);
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la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;
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la pulizia ed il riassetto giornaliero dei locali.
- Requisiti minimi delle camere da letto
Le camere da letto devono avere:
- una superficie minima, al netto di spazi per disimpegno e di ogni altro locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 14 per le camere a due letti;
- un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera;
- un'altezza minima delle camere, per soffitti orizzontali, non inferiore a mt. 2,70, ovvero a mt. 2,40 per le località al di sopra dei 750 metri s.l.m.;
- un'altezza media delle camere, per soffitti inclinati, non inferiori a mt. 2,70 ovvero a mt. 2,40 per le località al di sopra dei 750 metri s.l.m., con un minimo, nel punto più basso non inferiore a mt. 1,80;
- un arredamento minimo composto da letto con rete, materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, per persona, e cestino porta rifiuti per camere.
A ciascun posto base potrà essere sovrapposto un altro letto, con il sistema a castello; in tal caso le superfici di cui sopra possono essere ridotte del 10% purchè la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc. 10,80 o, nelle località situate a quote superiori a mt. 750 di altitudine, a mc. 9,60.