Le classificazioni delle strutture ricettive
Gli alberghi
- Riferimento legislativo: Legge regionale n. 11 del 26 gennaio 1993 e successive modifiche
- leggi l'avviso agli Operatori nella sezione Strutture Ricettive
- Definizione
Sono definiti alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
- Requisiti
Sono previste cinque classi di alberghi contrassegnati - in ordine decrescente - da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. L'attribuzione della categoria di classificazione (da 1 a 5 stelle) avviene sulla base delle dimensioni, dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti, secondo quanto stabilito nell'allegato "A" alla Legge regionale n. 67 del 6 novembre 1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo (B. U. R. A.) del 20 dicembre 1984 n. 18 Straordinario.
Gli esercizi alberghieri classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando i requisiti ed i valori numerici, di cui alla tabella "A" sopra menzionata, superino di almeno 100 punti il punteggio minimo (240) previsto per le 5 stelle.
Ai fini della classificazione gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- capacità ricettiva non inferiore a 7 stanze;
- almeno un servizio igienico ogni 10 posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.