Ecco cosa ti occorre e qual'è l'iter della domanda
Legislazione di riferimento
La legge regionale n. 1 del 98, prevedendo una serie di vincoli per le agenzie di viaggio, impone di:
- fornirsi di autorizzazione anche per le filiali e le succursali;
- di pagare per queste ultime distinte tasse di concessione regionale;
- di versare distinte cauzioni;
- di assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno
comprime immotivatamente la libertà di iniziativa economica e viola il divieto di limitare o comunque rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare la loro attività in qualunque parte del territorio nazionale.
A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 339 del 24 ottobre 2001 ha dichiarato l'illegittimità delle seguenti disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1:
- Art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
- Art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;
- Art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali;
- Art. 6, comma primo, lett. e), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale;
- Art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursa1e o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale;
- Art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;
- Art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione;
- Art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;
- Art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.
IN SINTESI:
- non occorre l'autorizzazione della Provincia per l'esercizio dell'attività delle filiali o succursali stagionali delle agenzie di viaggio e turismo;
- non occorre più pagare per le filiali o succursali distinte tasse di concessione regionale (tra l'altro, le stesse sono state abolite anche per le agenzie principali dalla finanziaria regionale);
- non occorre versare la cauzione per le filiali o succursali, anche se hanno sede in altra Regione;
- non occorre più assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno.