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Le classificazioni delle strutture ricettive

Case per ferie

  • Definizione 

Le case per ferie sono strutture ricettive gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici o privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.

Le case per ferie sono attrezzate per il soggiorno temporaneo di propri dipendenti e dei loro familiari, a gruppi o singolarmente. Possono inoltre ospitare gli assistiti dagli enti di cui sopra e, sulla base di un'apposita convenzione, i dipendenti ed i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.

La disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per il conseguimento delle finalità sopra indicate e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, case religiose di ospitalità, casa della giovane e simili.

Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.

  • Requisiti 

Le case per ferie devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore. 

Devono, comunque, essere dotate di:

  1. 2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), 1 lavabo ogni 4 posti letto o frazione. Detti rapporti sono calcolati non computando le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
  2. uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto, con un incremento di mq. 0,50 per ogni posto letto in più;
  3. idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
  4. impianti elettrici conformi alle norme CEI;
  5. cassetta di pronto soccorso come da indicazioni dell'autorità sanitaria;
  6. servizio di telefono ad uso comune e servizio citofonico interno.

 

Nelle case per ferie devono, inoltre, essere assicurate

  • la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce, ed il riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);
  • la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;
  •  la pulizia ed il riassetto giornaliero dei locali.

 

  • Requisiti minimi delle camere da letto

 Le camere da letto devono avere: 

  1. una superficie minima, al netto di spazi per disimpegno e di ogni altro locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 14 per le camere a due letti;
  2. un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera;
  3. un'altezza minima delle camere, per soffitti orizzontali, non inferiore a mt. 2,70, ovvero a mt. 2,40 per le località al di sopra dei 750 metri s.l.m.;
  4. un'altezza media delle camere, per soffitti inclinati, non inferiori a mt. 2,70 ovvero a mt. 2,40 per le località al di sopra dei 750 metri s.l.m., con un minimo, nel punto più basso non inferiore a mt. 1,80;
  5. un arredamento minimo composto da letto con rete, materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, per persona, e cestino porta rifiuti per camere. 

A ciascun posto base potrà essere sovrapposto un altro letto, con il sistema a castello; in tal caso le superfici di cui sopra possono essere ridotte del 10% purchè la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc. 10,80 o, nelle località situate a quote superiori a mt. 750 di altitudine, a mc. 9,60.

 

 


 


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