Trebbiano d'Abruzzo Doc
Disciplinare di produzione Trebbiano d’Abruzzo DOC
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino “Trebbiano d’Abruzzo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati od autorizzati per le provincie di Chieti, Teramo, Pescara e L’Aquila da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata ‘Trebbiano d’Abruzzo’ devono esser prodotte nella circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno, nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondovalle umidi. In particolare i territori interessati alla produzione del vino “Trebbiano d’Abruzzo” comprendono:
1) In provincia di Chieti l’intero territorio dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri (…)
2) In provincia dell’Aquila l’intero territorio di comuni di: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio
nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo, Valle roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) In provincia di Pescara l’intero territorio dei comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico,
Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocca Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli; e parte dei comuni di: Farindola (…)
4) In provincia di Teramo l’intero territorio dei comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d’Italia.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Trebbiano d’Abruzzo” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 3. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 175 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all’art. 1 non dovranno superare i 140 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un’accurata cernita. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5.
Disciplinare di produzione della D.O.C. Trebbiano d’Abruzzo. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Il vino “Trebbiano d’Abruzzo” non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare “Trebbiano d’Abruzzo” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% e di 10,5% per il vino ‘Trebbiano d’Abruzzo’ designabile con menzioni geografiche aggiuntive di cui all’art. 6 della legge n. 164/1992. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È consentito solo l’arricchimento con mosto concentrato rettificato (MCR) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.
Articolo 6.
Il vino “Trebbiano d’Abruzzo”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: • colore: paglierino; • odore: vinoso, gradevole, delicatamente profumato; • sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico; • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; • acidità totale minima: 5 per mille; • estratto secco netto: 16 per mille. Il vino “Trebbiano d’Abruzzo” designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all’art. 6 della legge 164/1992 deve assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%. È in facoltà del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata ‘Trebbiano d’Abruzzo’ è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ‘extra’, ‘fine’, ‘superiore’, ‘riserva’, ‘scelto’, ‘selezionato’ e similari. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Disciplinare di produzione della D.O.C. Trebbiano d’Abruzzo. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali ‘viticoltore’, ‘fattoria’, ‘tenuta’, ‘podere’, ‘cascina’ ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. È consentito l’utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all’art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni e località compresi nell’area di produzione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione del vino D.O.C. “Trebbiano d’Abruzzo” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata ‘Trebbiano d’Abruzzo’, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.