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Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Docg

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"

Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2003 - G.U. n. 54 del 6 marzo 2003

 

Articolo 1.

La denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" riserva.

 

Articolo 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 90%; può concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.

 

Articolo 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Tale zona e' così delimitata (...) .

  

Articolo 4. 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3000 ceppi. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte. È vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", non deve essere superiore a 9,5 t ad ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in cultura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol. Nella vinificazione  ono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la menzione "riserva" fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno e affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%. Non è consentita la pratica dell'arricchimento.

  

Articolo 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" riserva; colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l'invecchiamento; odore: profumo caratteristico, etereo, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale sentore di legno. È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" ivi compresa la menzione "riserva" la dicitura deve essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacità non superiore ai tre litri. Per tutti e' prevista la chiusura con tappo di sughero. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto, selezionato e similari". È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione. La menzione vigna seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.

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