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Colli Aprutini Igt

Disciplinare di produzione

Articolo 1.

La indicazione geografica tipica "Colli Aprutini", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2.

La indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo.

La indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Passerina, Bombino bianco, Verdicchio, Sauvignon, Cococciola, Vermentino, Malvasia, Montonico, Pecorino, Riesling, Moscato è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15%. La indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot nero, Aglianico, Barbera, Cabernet, Malbech, Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15%.

 

 Articolo 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Frignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.

 

Articolo 4.

Disciplinare di produzione della I.G.T. Colli Aprutini Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" bianco, rosso e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% voI.

 

Articolo 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

 

Articolo 6.

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Colli Aprutini" bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

"Colli Aprutini" rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11 %;

"Colli Aprutini" rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11 %;

"Colli Aprutini" novello 11 %;

"Colli Aprutini" passito secondo la vigente normativa.

 

Articolo 7.

Alla indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 


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