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Montepulciano d'Abruzzo Doc

Disciplinare di produzione

 

Articolo 1.

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino, nelle tipologie rosso e cerasuolo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Montepulciano"; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per le provincie di Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" devono esser prodotte nella circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno, nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondovalle umidi. In particolare i territori interessati alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" comprendono:

1) In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri; e parte dei comuni di: Roccamontepiano e Fara F. Petri: (…)

2) In provincia dell'Aquila l'intero territorio di comuni di: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina aterno, Morino, Ofena, Pacentro,  Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo, Valle roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocca Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli; e parte dei comuni di: Farindola (…)

4) In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

 

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 3. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo", non deve essere superiore a 140 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve; la tipologia "cerasuolo" può essere immessa al consumo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al , "Montepulciano d'Abruzzo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%. Le uve destinate alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo", avente diritto alla qualificazione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È consentito solo l'arricchimento con mosto concentrato rettificato (Mcr) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Qualora le uve di cui all'articolo 2 vengano vinificate in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione "cerasuolo". Disciplinare di produzione Montepulciano d’Abruzzo

 

 

Articolo 6.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia "rosso"; colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, con tendenza

al granato se invecchiato; odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo; sapore: pieno, asciutto,armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Tipologia "cerasuolo"; colore: rosso ciliegia più o meno carico; odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso; sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidità totale minima; 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" rosso può fregiarsi della menzione "riserva" qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% ed un estratto secco netto minimo di 22 per mille sia stato sottoposto a un periodo di invecchiamenlo non inferiore ad almeno due anni, di cui nove mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata “Montepulciano d'Abruzzo” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "superiore", "scelto", "selezionato" e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenua", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. È consentito l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni e località compresi nell'area di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione del vino D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" deve figurare l'annata di produzione delle uve. Disciplinare di produzione Montepulciano d’Abruzzo

 

Articolo 8.

Tappatura e recipienti. È consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca. Per il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" e' consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca. I recipienti per il confezionamento del vino "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere di vetro.

Il disciplinare di produzione del Montepulciano d’Abruzzo introduce due nuove sottozone, entrambe nella provincia di Pescara: "Casauria" o "Terre di Casauria" e "Terre dei Vestini".


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