Le classificazioni delle strutture ricettive
I Rifugi montani
- Riferimenti legislativi:Legge Regionale n. 75 del 28 Aprile 1995, "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere", e successive modifiche e integrazioni
- Definizione:
I rifugi montani sono strutture minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio ed eventualmente di vitto degli escursionisti. Sono in genere situati in zone escursionistiche, ad altitudine non inferiore a 1.000 metri, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.
La costruzione di nuovi rifugi montani può essere realizzata esclusivamente da enti o associazioni statutariamente operanti senza scopo di lucro nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico.
L'apertura di nuovi rifugi può avvenire solo mediante trasformazione e/o riuso di manufatto esistente, e purchè tale riadattamento non comporti un incremento volumetrico del volume esistente superiore al 30%.
I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.