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Ecco cosa ti occorre e qual'è l'iter della domanda

Legislazione di riferimento

La legge regionale n. 1 del 98, prevedendo una serie di vincoli per le agenzie di viaggio, impone di:

  • fornirsi di autorizzazione anche per le filiali e le succursali;
  • di pagare per queste ultime distinte tasse di concessione regionale;
  • di versare distinte cauzioni;
  • di assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno

comprime immotivatamente la libertà di iniziativa economica e viola il divieto di limitare o comunque rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare la loro attività in qualunque parte del territorio nazionale.

A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 339 del 24 ottobre 2001 ha dichiarato l'illegittimità delle seguenti disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1:

  • Art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
  • Art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;
  • Art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali;
  • Art. 6, comma primo, lett. e), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale;
  • Art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursa1e o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale;
  • Art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;
  • Art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione;
  • Art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;
  • Art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

IN SINTESI:

  • non occorre l'autorizzazione della Provincia per l'esercizio dell'attività delle filiali o succursali stagionali delle agenzie di viaggio e turismo;
  • non occorre più pagare per le filiali o succursali distinte tasse di concessione regionale (tra l'altro, le stesse sono state abolite anche per le agenzie principali dalla finanziaria regionale);
  • non occorre versare la cauzione per le filiali o succursali, anche se hanno sede in altra Regione;
  • non occorre più assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno.
Allegati
Legge regionale 12 gennaio 1998 n. 1   180.0 kB 
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico
Legge regionale 12 gennaio 1998 n. 1   186.7 kB 
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico
Legge regionale 12 dicembre 2003 n 24   43.0 kB 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di Direttore tecnico
Legge regionale 12 dicembre 2003 n 24   82.7 kB 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di Direttore tecnico
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